Innovation Manager

In rendicontazione

La Legge 145/2018, c.d. Legge di Bilancio 2019, ha istituito un voucher per consulenze specialistiche legate alla trasformazione tecnologica e digitale rimandando ad un decreto attuativo i dettagli dello strumento.
Tale Decreto, approvato dal Mise il 7 maggio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01.07.2019 (GU n. 152).
In data 29.07.2019 è stato approvato il Decreto Direttoriale relativo all’iscrizione all’albo da parte dei consulenti.
In data 13.09.2019 sono state pubblicate le FAQ relative a quanto disciplinato.
In data 25.09.2019 è stato pubblicato l’ultimo Decreto relativo alla presentazione delle domande di accesso al beneficio.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE (ART. 1, Decreto 7.05.2019)
Il voucher è relativo all’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’acceso ai mercati finanziari e dei capitali.

SOGGETTI BENEFICIARI (ART. 2, Decreto 7.05.2019)
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
PMI di qualsiasi forma giuridica, regime contabile adottato;

  • settori/attività diversi da
    – settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
    – settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
    – settore della trasforma­zione e commercializzazione di prodotti agricoli
    – attività di esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribu­zione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
    – attività relative all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
  • Sede legale e/o unità locale attiva su territorio nazionale;
  • Non essere destinatarie di sanzioni interdittive disciplinate dal D.L. 231/2001 sulla responsabilità delle imprese e in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • Non essere sottoposte a procedura concorsuale o altra procedura (fallimento, liquidazione, ecc.).

Possono beneficiare anche le imprese aderenti a contratti di rete.

SPESE AMMISSIBILI (ART. 3, Decreto 7.05.2019)
Sono ammissibili le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e formalizzate in opposito contratto.
Il manager deve essere:

  • qualificato
  • indipendente
  • inserito temporaneamente con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete

La finalità della consulenza si distingue in tre macro categorie:

1. indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:

  • Big data e analytic
  • Cloud, fog e quantum computing
  • Cyber security
  • Next Production Revolution
  • Applicazioni Cyber-fisico
  • Prototipazione rapida
  • AR/VR
  • Robotica
  • Interfaccia uomo macchina UI/UX
  • 3-D printing e additive manufacturing
    IOT e IOE
  • programmi di digital marketing quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (cd. Branding) e sviluppo commerciale verso mercati
  • programmi di open innovation

2. indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi attraverso l’applicazione di nuovi metodi organizzativi:

  • nelle pratiche commerciali
  • nelle strategie di gestione aziendale
  • nell’organizzazione del luogo di lavoro

a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa.

3. indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso l’avvio di percorsi finalizzati:

  • alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati
  • alla partecipazione al Programma Elite
  • all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital
  • all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond

 

MISURA DEL CONTRIBUTO (ART. 4, Decreto 7.05.2019)
Il contributo si distingue per dimensione aziendale.

1. Micro e piccole imprese: 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 40.000 € di contributo (80.000 € per le reti di impresa);
2. Medie imprese: 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 25.000 € di contributo;
30%

Ogni impresa/rete può effettuare una sola richiesta per il periodo di validità dell’agevolazione (o 2019 o 2020).

ELENCO DEI MANAGER QUALIFICATI (ART. 5, Decreto 7.05.2019)
I manager qualificati oggetti della presente agevolazione dovranno essere iscritti in un apposito albo. Un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese dettaglierà modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizioni. Tale decreto sarà emesso entro 30 gg dalla pubblicazione del Decreto attuativo del Mise.

Possono presentare domanda di iscrizione:
1. le persone fisiche che risultano già accreditate negli albi o elenchi di manager dell’innovazione istituiti presso altri enti;

2. le persone fisiche che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • dottorato di ricerca in settori particolari (es. Scienze matematiche e informatiche);
  • master universitario di secondo livello in settori particolari, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti relativi alle spese ammissibili;
  • laurea magistrale in settori particolari, nonché lo svolgimento documentabile di incarichi per almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti relativi alle spese ammissibili;
  • svolgimento documentabile di incarichi per almeno 7 anni, presso imprese negli ambiti relativi alle spese ammissibili.

3. le società di consulenza che abbiano i seguenti requisiti:

  • Sede legale e/o unità locale attiva su territorio nazionale
  • Essere Società di capitali
  • Non essere sottoposte a procedura concorsuale o altra procedura (fallimento, liquidazione, ecc.)
  • Non aver subito condanne per reati ex. Art. 80 D.L. 50/2016
  • Aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall’art. 3 e costituite da 24 mesi, oppure essere già accreditate negli albi o elenchi di manager dell’innovazione istituiti presso altri enti

4. Centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0

5. Incubatori certificati di start-up innovative

Le persone giuridiche, in sede di presentazione della domanda, dovranno indicare un numero massimo di 10 nominativi destinati allo svolgimento degli incarichi.

PROCEDURA (ART. 6, Decreto 7.05.2019)
Con un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e i relativi termini.
La procedura sarà gestita tramite apposito sistema informatico ad opera di Invitalia.

CUMULO (ART. 7, Decreto 7.05.2019)
Il contributo rientra nel regime De Minimis e non è cumulabile con altre misure di aiuto.

ALTRI ADEMPIMENTI (ART. 8, Decreto 7.05.2019)
I beneficiari del contributo sono tenuti a:

  • Consentire e favorire tutti i controlli, i monitoraggi e sopralluoghi da parte delle Autorità competenti
  • Corrispondere tutte le informazioni dati e rapporti richiesti dalle Autorità competenti
  • Mantenere un sistema di contabilità separata
  • Conservare per almeno 5 anni la documentazione contabile relativa al voucher in originale o in copie autenticate o in formato elettronico

FASI DELL’AGEVOLAZIONE

FASE 1: FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI MANAGER
Nel corso del mese di settembre e ottobre, verrà popolata la piattaforma con le richieste di iscrizione all’elenco da parte dei consulenti.

Le informazioni che verranno immesse riguarderanno:

  • Autocertificazione dei requisiti
  • Registrazione delle competenze
  • Gestione Dati anagrafici
  • Area Geografica di lavoro
  • CV Europeo
  • Link ai social

Nel caso di registrazione di persona Giuridica, vi sarà anche una fase di associazione alla persona fisica, ossia al Manager che effettuerà la consulenza.

FASE 2: VETRINA DELLE COMPETENZE
A partire dalla pubblicazione dell’elenco, sarà disponibile alle PMI che vorranno beneficiare del voucher un sito vetrina delle competenze dei Manager pubblicamente consultabile per fare incontrare domanda e offerta

FASE 3: DOMANDE DELLE IMPRESE PER LA RICHIESTA DEI VOUCHER
Con il mese di Novembre, le PMI potranno presentare la domanda tramite l’apposita piattaforma scegliendo l’Innovation Manager dall’elenco, se disponibile, e siglando un accordo preliminare. Successivamente la domanda verrà ufficilamente inviata con una procedura a click day con ordine cronologico.

FASE 4: ISTRUTTORIE E CONCESSIONI DEI VOUCHER
Il Mise effettuerà tutti i controlli per verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge. L’obiettivo della piattaforma è quello di renderli automatici attingendo ad altri siti/database come per il Durc, Equitalia e Deggendorf.

Una volta ufficializzate le concessioni, sarà possibile ottenere il contributo anche a Stato Avanzamento Lavori.

ISCRIZIONE ALL’ALBO

TEMPISTICHE (Art. 3, Decreto 29.07.2019)
Sarà possibile presentare istanza di iscrizione tramite la procedura informatica accessibile nella sezione “voucher per consulenza in innovazione” a partire dalle ore 10.00 del 27 settembre sino alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.

PRESENTAZIONE DOMANDA (Art. 3, Decreto 29.07.2019)
I manager qualificati sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema previsto dal decreto nonché ad allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare:

  • il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, comma 2 del decreto relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto;
  • la specializzazione in uno o più ambiti di cui all’articolo 3, commi 1, e 2, del decreto;
  • le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
  • la modalità operativa di svolgimento dell’incarico manageriale oggetto delle agevolazioni del decreto, che può avvenire autonomamente ovvero attraverso una società di consulenza.

I soggetti proponenti possono, inoltre, indicare nel modulo di domanda l’eventuale profilo social contenente le informazioni sulle attività professionali svolte.

Nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.

Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema previsto dal decreto. Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise le società sono tenute a dichiarare:

  • il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, commi 4 e 5 del decreto;
  • i manager qualificati, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto, allo svolgimento degli incarichi manageriali. A tal fine possono essere indicati esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di iscrizione secondo quanto sopra indicato.

PROCEDURA INFORMATICA (Art. 3, Decreto 29.07.2019)
Per l’accesso alla procedura informatica i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all’ elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:
– casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
– firma digitale.

ITER DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (Art. 3, Decreto 29.07.2019)
Di seguito le fasi previste:
1. accesso alla procedura informatica;
2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento, ove previsti, dei relativi allegati;
3. generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
4. caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale del 25 ottobre 2019;
5. rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica.

ELENCO DEL MISE (Art. 4, Decreto 29.07.2019)
Trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è pubblicato l’elenco Mise, reso disponibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

​Il Ministero può provvedere all’aggiornamento o alla riapertura ciclica dell’elenco Mise sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

CONTROLLI (Art. 5, Decreto 29.07.2019)
Il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 procedendo, nel caso di esito negativo dei controlli, alla cancellazione del soggetto dall’elenco Mise e all’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui la cancellazione del soggetto dall’elenco Mise intervenga successivamente alla sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con un soggetto beneficiario le relative spese non sono considerate ammissibili alle agevolazioni. In tal caso il soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni o, in alternativa, sottoscrivere un nuovo contratto di consulenza con altro soggetto dell’elenco Mise, previa comunicazione al Ministero.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

RISORSE DISPONIBILI (Art. 2 Decreto 25.09.2019)
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto, per le annualità 2019 e 2020, ammontano a euro 50.000.000,00.

In aggiunta, sono previste le seguenti riserve:
a) una quota pari al 25% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;

b) una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso del rating di legalità sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA
(Art. 4, Decreto 25.09.2019)
I soggetti proponenti procedono a presentare la domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a presentare la seguente documentazione:
a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema previsto per le PMI, ovvero per le reti;
b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, riportante gli elementi identificativi della prestazione manageriale, quali tra gli altri, l’oggetto della consulenza, il costo e la durata dell’incarico.

L’accesso alla procedura informatica:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;
b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante.

ITER DI PRESENTAZIONE DOMANDA
(Art. 4, Decreto 25.09.2019)
Di seguito le fasi previste dal decreto:
a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019.
b) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019.
c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Art. 5, Decreto 25.09.2019)
Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve previste.

Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Per le domande in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

SPESE AMMISSIBILI (Art. 6, Decreto 25.09.2019)
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni. Il medesimo contratto deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Art. 7, Decreto 25.09.2019)
L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote di pari importo, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese.

Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese.
L’erogazione del saldo può essere richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, nonchè deve intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo.

Il Ministero, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività, all’erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di assegnazione definitiva delle agevolazioni.

APPROFONDIMENTI CON MISE

A seguito dell’evento intervenuto a Roma il 25.07.2019 con alcuni rappresentanti del Mise per la presentazione dello strumento e della piattaforma da parte di Invitalia, sono state comunque anticipate alcune risposte a fronte di domande effettuate in loco.
Di seguito le più importanti:

1. INDIPENDENZA DELL’INNOVATION MANAGER: Il consulente deve essere indipendente rispetto al beneficiario, ossia deve essere un soggetto terzo. Il fatto che siano intervenuti precedenti rapporti di lavoro per consulenze non è rilevante.

2. ESPERIENZA DOCUMENTABILE: al momento dell’iscrizione nell’elenco degli IM, l’esperienza sarà dimostrata dal CV in formato europeo. In occasione di eventuali controlli a campione potrebbero essere contatti i clienti dell’Innovation Manager dichiarati nel CV o richiesti documenti a supporto.

3. INNOVATION MANAGER E SOCIETÀ DI CAPITALI: la società potrà iscrivere non solo i propri dipendenti, ma anche consulenti con cui collabora. Questi ultimi risulteranno pertanto iscritti come persone fisiche e saranno associati/linkati alla persona giuridica nell’apposita piattaforma.

4. PMI COME BENEFICIARIO E INNOVATION MANAGER: Non esistono limiti a rivestire il duplice ruolo. Ovviamente la società non potrà usufruire del voucher per Innovation manager per i suoi dipendenti.

FAQ

In data 13.09.2019 sono state pubblicate sul sito del Mise le FAQ relative alla prima parte dell’agevolazione, ossia all’Albo degli innovation manager.
Di seguito quanto pubblicato.

1. Soggetti Ammissibili

1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019:
– le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019;
– le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019;
– i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni;
– i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
– gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.
In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti elencati alle lettere b), c) d), ed e) sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti per le persone fisiche, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione.

1.2 In quali casi l’accreditamento presso altri albi o elenchi di manager o società di consulenza in innovazione può essere considerato utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti presso:
– Unioncamere;
– le associazioni di rappresentanza dei manager;
– le organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
– le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.
Ai fini di cui sopra nella definizione di “associazioni di rappresentanza dei manager” sono comprese le organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei manager. Tali organizzazioni devono essere a carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Si rappresenta, inoltre, che i criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi di cui sopra sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti.
Si ricorda, infine, che il Ministero, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, verifica esclusivamente le informazioni dichiarate dai soggetti iscritti nell’elenco rilasciate nelle relative domande di iscrizione.

2. Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

2.1 Quando potrò presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
I manager qualificati e le società di consulenza possono presentare le istanze di iscrizione nell’elenco Mise dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.

2.2 Come posso presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero secondo le indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto direttoriale 29 luglio 2019.
In particolare i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 29 luglio 2019 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al medesimo decreto.
Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 3.
Si rappresenta che nel caso in cui il manager qualificato dichiari nella propria istanza di iscrizione di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda a confermare la dichiarazione resa dal manager nell’ambito della propria domanda di iscrizione.
Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione nell’elenco Mise, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 e indicato dalla procedura informatica.

2.3 Qual è la strumentazione informatica necessaria per accedere alla procedura informatica ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Per l’accesso alla procedura informatica tutti i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:
– casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
– firma digitale.
Si rappresenta, infine, la strumentazione di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere individuale e riconducibile al soggetto istante.

2.4 Come posso documentare lo svolgimento degli incarichi manageriali riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Tutti i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti ad allegare, unitamente alla domanda, il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 in cui sono riportate le informazioni utili ad avvalorare il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa. Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate dai soggetti istanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si ricorda che il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di consentire tali controlli, i manager sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento degli incarichi dichiarati nel curriculum (a titolo esemplificativo: lettere di incarico, contratti di consulenza, evidenza dei compensi, referenze, contratti di lavoro, materiale prodotto in riferimento alle prestazioni consulenziali svolte, etc.).

2.5 Se ricopro la carica di legale rappresentante della società di consulenza attraverso cui intendo operare, posso presentare istanza di iscrizione all’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 in qualità di manager qualificato?
Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e di dichiarare, nell’ambito della domanda di iscrizione, di operare attraverso la società di consulenza. Si ricorda ad ogni modo che, nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.

2.6 In fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 una società di consulenza può indicare solo personale dipendente o anche professionisti?
La società di consulenza ha facoltà di indicare anche personale non dipendente, fermo restando che i contratti di consulenza specialistica nell’ambito dei quali sono utilizzate tali figure debbono essere sottoscritti, con la società beneficiaria, direttamente dalla stessa società di consulenza.

2.7 Sono una persona fisica non dotata di PEC. Posso utilizzare la PEC di una persona terza in fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
No, dal momento che le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’ elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) per cui la PEC deve essere riconducibile, in tutti i casi, ai soggetti che presentano la domanda di iscrizione allo stesso elenco.
Si ricorda, ad ogni modo, che i soggetti obbligati dalle norme vigenti al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare nell’ambito della procedura di iscrizione nell’elenco Mise l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato.

2.8 Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 7 maggio 2019 come posso sapere se il mio titolo di studio è riconducibile ad una delle aree scientifiche previste dalla normativa?
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è definito il principio dell’autonomia didattica degli Atenei, la definizione dell’appartenenza della Laurea Magistrale, del Master Universitario ovvero del dottorato di ricerca ad una delle aree scientifiche previste all’articolo 5, comma 3 del decreto 7 maggio 2019 può essere attestata, in caso di dubbio, direttamente presso l’ateneo ove il titolo di studio è stato rilasciato.
Si rappresenta, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019 il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise.

2.9 Quali sono le società di consulenza che possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise sono considerate “società operanti nei settori della consulenza” quelle che risultano svolgere attività di consulenza sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese.

2.10 Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 possono iscriversi nell’elenco Mise?
No, dal momento che il l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.
Lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno dei suddetti requisiti richiesti dalla normativa, i quali debbono essere dimostrati da società che risultino comunque operare, come chiarito dalla FAQ 2.9, nei settori della consulenza.

2.11 Sono una persona fisica residente e operante all’estero; posso presentare in qualità di manager qualificato istanza di iscrizione nell’elenco di cui al decreto 7 maggio 2019?
Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019.

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