Crediti di imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto DPI: il termine ultimo per la presentazione della pratica è il 7 settembre 2020

Informativa

Con il provvedimento del 10 luglio 2020 vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta:
– per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
– per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione,
di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In aggiunta, il decreto prevede anche le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Comunicazione all’agenzia delle entrate delle spese ammissibili

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d’imposta di in oggetto comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020, mediante l’apposito modello reso disponibile.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art.120)

Per il Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 la Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quellaprecedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
La Comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.

AMMONTARE E UTILIZZO DEL CREDITO
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 % delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata.
L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il
limite di 80.000 euro.
Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

CESSIONE DEL CREDITO
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell’agenzia delle Entrate.
Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.

CESSIONE SUCCESSIVA
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui sopra.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Art.125)

Per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) la Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l’ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta di cui al presente provvedimento e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima Comunicazione;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 2.3.

Nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60 % delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo di cui al punto 5.4, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

CESSIONE DEL CREDITO
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di identificazione del credito.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità previste.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.

CESSIONE SUCCESSIVA
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità.

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