Bonus formazione 4.0 2020

Disponibile

Il credito d’imposta è attribuito:

  • Alle piccole imprese, per il 50% delle spese ammissibili sostenute
  • Alle medie imprese, per il 40% delle spese ammissibili sostenute
  • Alle grandi imprese, per il 30% delle spese ammissibili sostenute

Termine di presentazione
Entro la chiusura bilancio 2020 per le spese sostenute nel 2020

Fonti normative
legge 145 “ Bilancio 2019” Art. 1, commi da 78 a 81

Entità del bando
Il credito d’imposta è attribuito – nel limite massimo annuale di 300.000 euro – nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

Soggetti ammessi
TUTTE LE IMPRESE, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Oggetto del bando (categorie di spese ammissibili)
Sono ammessi gli interventi alla formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali:
– Big data e analisi dati;
– Cloud e fog computing;
– Cyber security;
– Simulazione e Sistemi cyberfisici;
– Prototipazione rapida;
– Sistemi di visualizzazione realtà virtuale (RV) e aumentata (RA);
– Robotica avanzata e collaborativa;
– Interfaccia uomo macchina;
– Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– Internet delle cose e della macchina;
– Integrazione digitale dei processi aziendali;
e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione.

Requisiti di ammissibilità sulle spese
È necessario che i costi sostenuti vengano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale.
Con la legge di Bilancio 2020 è stato eliminato il vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante f24.

Lascia un commento