Credito di imposta per sanificazione, dispositivi di sicurezza dei luoghi di lavoro e DPI!

Disponibile

Con il Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020 (art. 30) viene ampliato lo strumento agevolativo già introdotto dal Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 (art. 64), estendendo le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta a quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Allo scopo, quindi, di incentivare:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misure di contenimento del contagio del virus COVID-19
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza volti a evitare il contagio del virus stesso

ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
A disposizione della misura 50 milioni di euro per l’anno 2020.

SPESE DI SANIFICAZIONE

Il decreto Cura Italia, all’art. 64, aveva già introdotto il credito di imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nell’anno di imposta 2020 al fine di contenere il contagio del virus COVID-19.

Nulla in più è stato indicato dalla relazione tecnica, in attesa del decreto attuativo del Mise e del Mef.

SPESE PER DPI E ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Come indicato nella relazione tecnica, la disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

  • mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,
  • guanti,
  • visiere di protezione e occhiali protettivi,
  • tute di protezione e calzari, ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio:
  • barriere
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani e i disinfettanti.

ALTRI DETTAGLI DELLA MISURA

Al momento, le uniche informazioni disponibili riguardano:

  • la misura del beneficio, pari al 50% delle spese sostenute e documentate,
  • il limite massimo di credito per ciascun beneficiario pari a 20.000 €.
  • ammontre massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le modalità di fruizioni del credito, le sue caratteristiche e gli oneri documentali saranno dettagliati nel decreto attuativo che Mise e Mef dovranno emettere entro metà aprile.

Nell’attesa. per una analisi di fattibilità e altri approfondimenti, contattaci.

 

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