50 milioni alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE!

L’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” ha previsto, allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus, il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro dall’INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Pertanto, a seguito di quanto sopra indicato, Invitalia ha emesso il relativo Bando definendo i criteri e le modalità di accesso al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei predetti dispositivi e strumenti di protezione individuale.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso previsto dal Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
  2. hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Tali spese devono:

  1. essere sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso
  2. il pagamento deve essere tracciato
  3. essere non inferiori a euro 500,00
  4. non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

MISURA DEL BENEFICIO

Il rimborso è concesso nella misura del 100 % delle spese ammissibili nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI RIMBORSO

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:

FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO
In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso l’apposito sportello informatico, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.
Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l’orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall’Agenzia.

FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.

FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile perottenere il rimborso devono compilare la domanda di rimborso attraverso l’apposita
procedura informatica.
Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.
Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di rimborso verrà pubblicato il provvedimento cumulativo di ammissione allo stesso.
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, si procederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.

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