Informativa
Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera sono stati stanziati 100 milioni di euro.
Con il decreto direttoriale del 9 giugno 2020, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 34/19 (cd. Decreto Crescita), sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti con la suddetta finalità.
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse assegnate alla misura ammontano a euro 100.000.000,00 (centomilioni) e sono previste due riserve:
a) una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti;
b) una quota pari al 5% delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del rating di legalità;
I progetti agevolabili ai sensi del presente decreto possono essere cofinanziati nell’ambito del PON IC 2014-2020.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
1. sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
2. operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell’allegato n. 1;
3. hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila);
4. dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
5. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Le PMI in possesso dei requisiti previsti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purchè in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonchè la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.
ESCUSIONI
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni Le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese;
b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva relativa al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento de minimis, operino nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:
a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
– al software;
– alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
– ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange- EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
I progetti devono prevedere la realizzazione di:
– attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione.
– investimenti
come di seguito definiti:
“Innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
“Innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
“Investimento”: il progetto basato sull’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa tramite l’implementazione delle tecnologie di cui all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 34/19.
Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:
– la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell’ambito del progetto di investimento;
– l’indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
– la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente decreto, anche con riferimento all’implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui al comma 1, così come dettagliate nell’allegato n. 2;
– l’individuazione di parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
– essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale,
– prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 500.000,00;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni,
– essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni qualora presentati congiuntamente da più soggetti prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 percento dei costi complessivi ammissibili.
Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere concesse per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’articolo 29 del regolamento GBER per i progetti di cui al Capo II ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di cui al Capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:
a) 10% sotto forma di contributo;
b) 40% come finanziamento agevolato.
Il contributo assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di innovazione ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di investimento.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio.
Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all’articolo 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto dalla singola impresa.
NON CUMULABILITÀ
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili per l’innovazione di processo e organizzativa sono:
a) spese del personale
b) ammortamento di strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione
c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto incluse licenze, brevetti e know-how
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.
Le spese ammissibili per i progetti di investimento sono:
a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico scientifiche Purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa
b) immobilizzazioni in materiali necessari alle finalità del progetto agevolato
c) servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto nella misura del 10% dei costi complessivi ammissibili
d) costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni di cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga oltre a larga
e) costi per servizi resi alle PMI beneficiarie del soggetto promotore capofila
PROCEDURA DI ACCESSO, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione devono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020, e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando l’apposita procedura informatica.
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:
(i) un progetto di innovazione di processo o
(ii) di innovazione dell’organizzazione ovvero
(iii) un progetto di investimenti.
Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio.
In caso di uguaglianza di punteggio, le domande stesse sono ammesse in base al principio dell’ordine cronologico. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
Ai fini della concessione delle agevolazioni, Invitalia SpA ed Infratel SpA verificano la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procedono all’istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione previsti. Le attività istruttorie sono svolte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, Invitalia SpA verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente e dei soggetti proponenti, nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero con il supporto di Invitalia procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto, laregistrazione dell’aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste nell’Allegato A10, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti del presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativiall’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L’istruttoria di merito verrà conclusa sulla base delle integrazioni fornite a seguito della richiesta predetta.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell’impresa beneficiaria del provvedimento di concessione, Invitalia SpA provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria.
EROGAZIONE
L’erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate. La richiesta delle erogazioni deve essere trasmessa ad Invitalia Spa secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in un’apposita sezione del sito del Ministero e di Invitalia SpA.
Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50 percento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 percento dell’importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all’anticipazione concessa. L’anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli SAL.
Il soggetto beneficiario deve comunicare la data di ultimazione del progetto entro 30 giorni dalla stessa.
L’erogazione del saldo deve essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese.
Invitalia SpA ed Infratel SpA, ricevuta la domanda di erogazione, provvedono, tra l’altro, a verificare:
a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;
b) la vigenza, la regolarità contributiva dei singoli beneficiari e l’assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se i singoli soggetti beneficiari rientrano o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
c) il pagamento e la corretta registrazione delle spese richieste sui libri contabili, il raggiungimento delle milestone indicate in sede di progetto, la pertinenza e congruità dei relativi costi relativamente allo stato di avanzamento raggiunto.
d) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi complessiva.
Invitalia SpA, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma precedente, all’erogazione delle agevolazioni spettanti e il Ministero adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuto a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
CONTROLLI
Il Ministero può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.