IPERAMMORTAMENTO 2026

Disponibile

FINALITÀ

L’agevolazione sostiene gli investimenti delle imprese finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla transizione energetica, attraverso una maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili ai fini dell’ammortamento e dei canoni di leasing.

La misura sostituisce i precedenti incentivi Transizione 4.0 e 5.0 e si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Ai fini della verifica del completamento si applicano le regole generali dell’art. 109 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati: questo consente di ammettere all’agevolazione anche investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026, purché completati nel periodo agevolato.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione aziendale e regime contabile adottato. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano.

Requisiti obbligatori per l’accesso:

  • rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
  • regolarità contributiva (previdenziale e assistenziale).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

1. BENI STRUMENTALI 4.0 (MATERIALI E IMMATERIALI)

Sono agevolabili i beni nuovi ricompresi negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’Allegato IV comprende beni materiali quali macchine utensili, robot e sistemi multi-robot, magazzini automatizzati, infrastrutture HPC per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, reti 5G private e switch managed industriali per la convergenza IT-OT.

L’Allegato V comprende beni immateriali quali software per la progettazione 3D e Digital Twin, piattaforme di Agentic AI e Process Mining, sistemi per il calcolo della Carbon Footprint e la gestione ESG.

Per i beni immateriali sono agevolabili esclusivamente i software acquisiti con modalità idonee alla capitalizzazione del costo tra le immobilizzazioni immateriali. Sono pertanto esclusi i software in modalità cloud/SaaS non capitalizzabili fiscalmente.

Il beneficio fiscale decorre dal periodo d’imposta in cui il bene risulta interconnesso e viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento dell’investimento.

2. IMPIANTI PER L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Sono agevolabili i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia. Gli impianti possono essere ubicati su particelle catastali differenti, purché riconducibili alla medesima struttura produttiva o area energetica di riferimento.

La producibilità attesa dell’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente, inclusi i consumi termici convertiti in energia elettrica equivalente. Per gli impianti fotovoltaici restano applicabili le limitazioni normative sui moduli agevolabili previste dalla disciplina nazionale vigente.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Opera come deduzione extracontabile e non come credito d’imposta.

La maggiorazione è articolata in tre scaglioni progressivi sul medesimo investimento:

  • +180% per la quota fino a € 2,5 milioni — beneficio fiscale stimato circa 43,2%
  • +100% per la quota oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni — beneficio fiscale stimato circa 24%
  • +50% per la quota oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni — beneficio fiscale stimato circa 12%

ASPETTI APPLICATIVI

  • Sono ammissibili sia gli acquisti diretti sia gli investimenti in leasing finanziario, con le medesime regole previste per l’acquisto diretto.
  • L’agevolazione è cumulabile con altre misure agevolative nazionali ed europee, nei limiti del costo sostenuto al netto di eventuali contributi ricevuti sui medesimi beni.
  • La cessione del bene agevolato prima del termine comporta decadenza dal beneficio. La decadenza non si applica qualora il bene venga sostituito nello stesso periodo d’imposta con un altro avente caratteristiche analoghe o superiori.

PROCEDURA OPERATIVA E RUOLO DEL GSE

L’accesso al beneficio è interamente gestito tramite la piattaforma telematica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), la cui apertura sarà disposta con successivo provvedimento direttoriale del MIMIT. Non è ammessa la sola autodichiarazione postuma.

Iter delle comunicazioni:

1. Comunicazione preventiva — trasmissione al GSE dei dati del progetto di investimento prima dell’avvio.

2. Comunicazione di conferma — da inviare entro 60 giorni dall’esito positivo, con prova dell’ordine accettato e del pagamento di un acconto minimo del 20% del costo del bene. Per il leasing finanziario, il requisito del 20% è soddisfatto secondo le modalità contrattuali e le disposizioni attuative del GSE.

3. Comunicazione di completamento — da trasmettere al termine degli investimenti, entro il 15 novembre 2028, con allegata la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. Il beneficio fiscale decorre da questo momento.

4. Comunicazione annuale — entro il 20 gennaio di ogni anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio.

5. Comunicazione integrativa — entro il 30 giugno di ogni anno, con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Il GSE può effettuare verifiche documentali e richiedere integrazioni. Il mancato rispetto degli adempimenti comporta la decadenza dal beneficio fiscale.

OBBLIGHI TECNICI, CONTABILI E DOCUMENTALI

Per fruire dell’agevolazione sono obbligatori:

  • Perizia tecnica asseverata, redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, che attesta l’interconnessione dei beni e il rispetto dei requisiti 4.0. È richiesta per tutti gli investimenti agevolati, senza possibilità di autocertificazione da parte del legale rappresentante, anche per importi inferiori a € 300.000
  • Certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la corretta imputazione contabile degli investimenti.
  • Conservazione della documentazione tecnica, fiscale e amministrativa per tutto il periodo previsto dalla normativa, unitamente al mantenimento dei requisiti di interconnessione e utilizzo dei beni agevolati.

 

 

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